INFISSI MORRA LUIGI
  • HOME
  • PRODOTTI
    • SERRAMENTI IN ALLUMINIO
    • SERRAMENTI IN PVC
    • SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO
    • PORTONCINI
    • SISTEMI OSCURANTI
    • ZANZARIERE
    • SHOWROOM
  • NEWS
  • ASSISTENZA E RIPARAZIONI
  • OFFERTE
  • CONTATTI

Attestato ''Posa di qualità''  Ditta Morra Luigi

Attestato ''Posa di qualità'' Ditta Morra Luigi 2016
Attestato ''Posa di qualità'' Ditta Morra Luigi - 2016

Immagine
Ecobonus 2016: detrazione al 65% per efficienza energetica, istruzioni, regole e beneficiari

Anche per il 2016 continua la la possibilità di usufruire dell’Ecobonus, l’agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica che consiste in una detrazione di imposta pari al 65% delle spese sostenute.
Le novità 2016 per l’Ecobonus riguardano soprattutto i condomini per i quali le procedure sono state semplificate e l’inserimento nell’alveo di questo incentivo degli interventi di riqualificazione tecnologica come ladomotica e l’installazione di termostati intelligenti.
L’agevolazione fiscale dell’Ecobonus consiste in detrazioni dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di edifici esistenti.
La detrazione per riqualificazione energetica 2016 del 65% non è cumulabile conla detrazione del 50% per le ristrutturazioni, tuttavia nell’ambito di una ristrutturazione importante sarà possibile suddividere le spese tra i due incentivi ottenendo così il massimo risparmio possibile.
Chi può usufruire degli ecobonus 2016Possono usufruire degli ecobonus al 65% tutti i contribuenti, anche se titolari di reddito d’impresa che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento per la riqualificazione energetica.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione della detrazione del 65% sono:
  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali),
  • le associazioni tra professionisti,
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Nella categoria delle persone fisiche possono usufruire degli ecobonus anche:
  • i titolari di un diritto reale sull’immobile,
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali,
  • gli inquilini,
  • coloro che hanno l’immobile in comodato,
  • familiari, conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.
La detrazione d’imposta del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscalipreviste per gli stessi interventi da altre disposizioni di legge nazionali, come le detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia: se i lavori realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire soltanto di uno dei due benefici fiscali.
Ovviamente come già detto è possibile fruire del bonus per le ristrutturazioni per tutti i lavori che non possono essere inclusi nell’ecobonus, anche nell’ambito dello stesso intervento di ristrutturazione, quindi il divieto di cumulabilità è relativo alla spesa specifica (bene e/o manodopera) ma non all’intervento generale.
Gli interventi devono necessariamente essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali. La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale Ici-Imu.
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.
Interventi ammessiIn generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre,
  • comprensive di infissi)
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
  • la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative (termostati intelligenti e domotica).
Le detrazioni fiscali al 65% sono da ripartire in dieci rate annuali di pari importo. In generale, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
La tabella indica la detrazione massima per ogni tipologia di intervento per l’efficienza energetica.

​Per la riqualificazione energetica degli edifici il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro. In questa categoria sono ammessi qualsiasi intervento che incide sulla prestazione energetica dell’immobile, realizzando la maggior efficienza possibile richiesta dalla norma. Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. Unico presupposto necessario è il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008.
Per gli 
interventi sull’involucro degli edifici il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Si tratta degli interventi su edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U”, ovvero la dispersione di calore, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010 (in rosso le parti modificate).
Per l’installazione dei pannelli solari il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Si tratta dell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. In pratica, possono accedere alla detrazione tutte le strutture che svolgono attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.
L’installazione dei pannelli solari deve rispondere a due condizione necessarie:
  • un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici)
  • la conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera
Per la sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro. In questa categoria di interventi rientra la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Le spese detraibiliE’ possibile usufruire degli ecobonus per la spese che riguardano l’acquisto del materiale utile al risparmio energetico, ma anche le prestazioni professionali per la loro installazione. Le spese, i cui limiti sono stati esposti nel paragrafo precedente a seconda della categoria, sono detraibili in dieci rate annuali di pari importo.
In sostanza si possono detrarre sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta, sia le spese relative alla forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché infine la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.
Documentazione necessariaPer ottenere la detrazione prevista dagli ecobonus il contribuente deve seguire attentamente le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Per usufruire della detrazione del 65% è necessario:
  • l’asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori. È sufficiente, invece, l’attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.
  • per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario, quando richiesto, acquisire la certificazione energetica dell’immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato.
  • bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica. Non vanno inviate all’Enea asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia
  • nel caso in cui i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d’imposta, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d’imposta precedenti. La comunicazione va presentata in via telematica, direttamente dai contribuenti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta. Non occorre, quindi, presentare alcuna comunicazione all’Agenzia quando i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta.
Come effettuare il pagamentoIl pagamento delle spese deve essere effettuato secondo le indicazioni dell’Agenzia e varia a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
In particolare si prevede che:
  • i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
  • i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale il contribuente deve indicare:
  • la causale del versamento
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • Per l’installazione dei pannelli solari il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Si tratta dell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. In pratica, possono accedere alla detrazione tutte le strutture che svolgono attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.
    L’installazione dei pannelli solari deve rispondere a due condizione necessarie:
  • un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici)
  • la conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera
  • Per la sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro. In questa categoria di interventi rientra la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
    Le spese detraibiliE’ possibile usufruire degli ecobonus per la spese che riguardano l’acquisto del materiale utile al risparmio energetico, ma anche le prestazioni professionali per la loro installazione. Le spese, i cui limiti sono stati esposti nel paragrafo precedente a seconda della categoria, sono detraibili in dieci rate annuali di pari importo.
    In sostanza si possono detrarre sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta, sia le spese relative alla forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché infine la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.
    Documentazione necessariaPer ottenere la detrazione prevista dagli ecobonus il contribuente deve seguire attentamente le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Per usufruire della detrazione del 65% è necessario:
  • l’asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori. È sufficiente, invece, l’attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.
  • per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario, quando richiesto, acquisire la certificazione energetica dell’immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato.
  • bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica. Non vanno inviate all’Enea asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia
  • nel caso in cui i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d’imposta, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d’imposta precedenti. La comunicazione va presentata in via telematica, direttamente dai contribuenti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta. Non occorre, quindi, presentare alcuna comunicazione all’Agenzia quando i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta.
  • Come effettuare il pagamentoIl pagamento delle spese deve essere effettuato secondo le indicazioni dell’Agenzia e varia a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
    In particolare si prevede che:
  • i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
  • i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
  • Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale il contribuente deve indicare:
  • la causale del versamento
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).


Picture
Efficienza energetica e acustica: come scegliere i serramenti giusti
Sostituire porte e finestre può essere un'ottima occasione per tagliare la bolletta e migliorare il comfort abitativo con un intervento che gode della detrazione fiscale del 65%. Tipologie di infissi e di vetro, prezzi, prestazioni energetiche e potere fonoisolante: uno sguardo al mondo dei serramenti.

Sostituire porte e finestre può essere un'ottima occasione anche per tagliare la bolletta del gas, oltre che per migliorare il comfort abitativo, ad esempio escludendo i rumori provenienti dall'esterno. Se si scelgono serramenti moderni, con determinate prestazioni in quanto a isolamento termico, si ha inoltre diritto a usufruire dell'ecobonus, cioè della detrazione fiscale del 65%.

Per avere diritto all'incentivo (vedi vademecum ENEA), l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione) e le nuove porte e finestre devono delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. I nuovi serramenti devono poi avere un valore di trasmittanza termica (Uw), cioè la quantità di calore che vi passa attraverso, inferiore o uguale a determinati limiti che vanno dagli 1,6 W/m²K per la zona climatica più fredda, la F, ai 3,7 W/m²K della zona più calda, la A (qui mappa con zone climatiche e qui tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 con i limiti di trasmittanza) .
Le soluzioni tecnologiche disponibili sono diverse e possono essere classificate in base al vetro utilizzato e al tipo di infisso. “In ordine crescente di costi, prestazioni energetiche e diffusione - ci spiega Marco Chiesa dell'Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano - abbiamo il vetro tradizionale stratificato, doppio  lo; il vetro a controllo solare, che consente di ridurre i carichi termici da radiazione solare e che può essere riflettente o selettivo; e il vetro basso emissivo, una soluzione ancora relativamente di nicchia che riduce gli scambi radiativi con l’esterno attraverso un sottile film metallico. Per quel che riguarda gli infissi: in ordine di costi crescenti, quelli in legno; in polivinilcloruro (PVC); e in metallo, essenzialmente alluminio”.
Le prestazioni energetiche migliori si hanno con i vetro basso emissivi e con gli infissi in legno, come si vede dalle tabelle sotto, prese dall'Energy Efficiency Report 2013 curato dall'E&S Group.
Ma quanto può contribuire a tagliare la bolletta montare finestre con un buon isolamento termico? Scopriamo che questo intervento, nonostante sia tra i più popolari tra quelli incentivati con l'ecobonus, ha tempi di rientro dell'investimento molto più lunghi rispetto ad altri lavori incentivati: tenendo conto della detrazione il pay back time è in genere sui 20 anni contro i 6-9 che ad esempio si hanno installando un impianto solare termico.
Ad esempio per un'abitazione da 100 mq – è la stima che ci dà Chiesa – nella quale sostituiamo 20 ante (8 finestre e 2 porte finetre) con serramenti in legno e doppio vetro, 2 W/m²K di trasmittanza conto i 5 di una finestra tradizionale, a fronte di una spesa di circa 10mila euro (a monte della detrazione fiscale), avremo un risparmio di circa 2-300 euro all'anno.
“La sostituzione dei serramenti non va però considerata come un investimento a se stante o destinato unicamente a ridurre i consumi – aggiunge l'esperto – se vado a realizzarla assieme ad altri interventi può contribuire a promuovere l'immobile in quanto a classe energetica, aumentandone il valore, oltre a migliorare il comfort abitativo, ad esempio dal punto di vista dell'acustica”.
E proprio l'acustica merita un discorso a parte: le prestazioni di un serramento da questo punto di vista sono riassunte dal valore Rw, potere fonoisolante aereo. Più alta la cifra, espressa in decibel, migliore l'isolamento.
“I prodotti in commercio ora vanno dai 30 ai 46 dB, ma ce ne sono anche da 48 o da 50 dB – ci spiega Pietro Mariotto, presidente di Anfit, l'associazione nazionale per la tutela della finestra – mentre i serramenti a vetro singolo, che ormai non si possono più installare, hanno poteri fonoisolanti sui 24-26 dB.”
Le prestazioni acustiche dei serramenti, spiegano gli esperti, aumentano con lo spessore delle lastre di vetro, essendo il potere fonoisolante proporzionale alla massa, ma le prestazioni migliori si hanno in finestre con vetrocamere asimmetriche, cioè con due lastre di spessori diversi, e dipendono anche dal tipo di costruzione. “Un ruolo importantissimo lo ha poi la posa: un buon serramento se montato male non mantiene le promesse in quanto ad isolamento acustico”, spiega Mariotto.



Picture

AREA TECNICA
Indicazioni e strumenti di calcolo messi a disposizione.
Questa pagina ha lo scopo di raccogliere in un'unica sede le informazioni e gli strumenti essenziali per il calcolo della trasmittanza termica sui serramenti di fornitura, secondo la norma UNI EN ISO 10077-1 finestre, porte e schermi, Parte 1 - Metodo di calcolo semplificato.
Cos'è la trasmittanza termica?
La trasmittanza termica quantifica l'isolamento termico offerto da una finestra, esprimendo la quantità di calore dispersa attraverso la finestra stessa.
Si misura in W/m2K (watt su metro quadrato per grado Kelvin).
Un basso valore di trasmittanza termica significa buon isolamento e quindi capacità dell'infisso di trattenere all'interno del locale il calore invernale e il fresco estivo.


AG area della vetrazione = m2
UG trasmittanza termica dell'elemento vetrato = W/m2K
UF trasmittanza termica del telaio metallico = W/m2K
Ψl trasmittanza lineare dei distanziatori metallici dei vetrocamera= W/mK
LG perimetro della vetrazione = m
AF l'area del telaio = m2 Cioè l'area della proiezione della superficie del telaio su un piano parallelo al vetro, corrisponde all'area più grande tra l'area della superficie frontale interna e l'area della superficie frontale esterna.

Nel caso di nuovi serramenti, i dati UG e UF sono di norma forniti rispettivamente dal produttore del vetro e dal produttore del sistema con cui è realizzato l'infisso
.


Immagine
COME SCEGLIERE I NUOVI SERRAMENTI
I nuovi serramenti devono possedere ottime caratteristiche sia isolanti che diimpermeabilità, devono assicurare una buona resistenza meccanica, una adeguata protezione acustica, sicurezza nell’impiego e non devono poter rilasciare all’interno dell’ambiente domestico sostanze pericolose per la salute dei suoi abitanti.

I nostri serramenti corrispondono a tutto questo: inoltre, garantiamo a tutti i nostri clienti, una garanzia di 10 anni, perché i nostri prodotti sono realizzati con materiali di alta qualità, da personale altamente qualificato. L’installazione presso le abitazioni viene realizzata dai nostri più competenti collaboratori, che sono in grado di operare sull’intero sistema “finestra”, fornendovi adeguate soluzioni alle vostre esigenze. L'installazione nelle abitazioni può avvenire anche senza l'ausilio di opere murarie in un solo giorno lavorativo, limitando il disagio di avere in case lavori in corso.

Scegliere MORRA LUIGI INFISSI per i propri serramenti, significa fare una scelta di qualità e professionalità per la sostituzione dei serramenti.




Immagine
65% : PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER TUTTO IL 2015

Nello schema della Legge di stabilità è prevista la proroga di tutti i bonus edilizia fino a fine 2015 con le attuali aliquote di detrazione.
In un primo documento relativo alla Legge di Stabilità 2015, approvata dal Consiglio dei Ministri nella serata del 15 ottobre, fra i tanti provvedimenti, è presente un importante articolo per il settore delle costruzioni.

L’articolo 8, infatti, prevede che il bonus fiscale per la riqualificazione energetica di parti singole conserverà l’aliquota di detrazione al 65% fino al 31 dicembre 2015 anziché scendere al 50% come previsto dalla attuale legislazione. Parimenti, il bonus fiscale per la riqualificazione energetica di parti comuni conserverà l’aliquota di detrazione al 65% fino al 31 dicembre 2015 anziché fino al 30 giugno 2015 come previsto dalla attuale legislazione. Le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia conserveranno infine l’aliquota di detrazione al 50% fino al 31 dicembre 2015 anziché scendere al 40% come previsto dalla attuale legislazione.

Relativamente a queste detrazioni, le spese sostenute saranno computate ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni.

Lo scenario per il 2015    
 Detrazioni per interventi di riqualificazione parti singole  65%
 Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica parti comuni 65% fino al 31 dicembre

Ristrutturazione edilizia 50%
La Legge di stabilità, inizierà nei prossimi giorni il suo iter di approvazione parlamentare. La proroga di un anno agli attuali valori di detrazione rappresenta un primo parziale risultato per il comparto delle costruzioni e permette a UNICMI di continuare la propria azione a favore della stabilizzazione temporale del bonus riqualificazione energetica estendendolo anche al contributo delle schermature solari in termini di risparmio energetico estivo.

Quando il provvedimento sarà approvato definitivamente dal Parlamento, Unicmi produrrà un nuovo Vasistas dedicato alle detrazioni e aggiornato alle ultime novità legislative.



___________________________________________________________________________________________________________________________________________


Picture

UNI 7697 “CRITERI DI SICUREZZA NELLE APPLICAZIONI VETRARIE”

E’ stata pubblicata in data 22 maggio 2014 la nuova versione della norma UNI 7697 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie” che guida alla scelta delle vetrazioni di sicurezza in funzione dell’applicazione (tipo di manufatto serramentistico, destinazione edilizia). Essa aggiorna e sostituisce la precedente edizione del 2007 di riferimento.

La UNI 7697:2014 ricalca lo spirito della precedente edizione ma con delle novità finalizzate ad eliminare ambiguità di interpretazione agevolando così la scelta delle vetrazioni nelle varie applicazioni.

Tra le novità più importanti la prescrizione che le lastre interne di vetrocamere di serramenti, posti ad altezza superiore ai 100 cm dal piano di calpestio, siano di sicurezza. Possono essere di vetro temprato oppure stratificato così classificati per quanto riguarda la resistenza all’urto secondo UNI EN 12600:
  • vetro temprato: classe minima 1C3;
  • stratificato: classe minima 2B2 
Di conseguenza se prima era obbligatorio il doppio vetro di sicurezza per portefinestre e finestre al di sotto di 1 metro dal piano calpestio, adesso anche per i serramenti che partono al di sopra di 1 metro dal piano calpestio è obbligatorio un vetro di sicurezza sul lato interno.

Con l’occasione si ricorda che la norma UNI 7697, seppur nata in ambito volontario, è resa cogente dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229". Tale decreto stabilisce che, in assenza di specifiche disposizioni comunitarie o di specifiche regolamentazioni nazionali cogenti e del recepimento nazionale di specifiche norme europee non cogenti, “la sicurezza del prodotto e' valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto e' commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.”



Fornito da Crea il tuo sito web unico con modelli personalizzabili.
  • HOME
  • PRODOTTI
    • SERRAMENTI IN ALLUMINIO
    • SERRAMENTI IN PVC
    • SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO
    • PORTONCINI
    • SISTEMI OSCURANTI
    • ZANZARIERE
    • SHOWROOM
  • NEWS
  • ASSISTENZA E RIPARAZIONI
  • OFFERTE
  • CONTATTI